Termini e condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA “IAM”
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le forniture dei
prodotti “IAM” (di seguito denominati “ARTICOLI”), e si applicano a tutte le
forniture degli ARTICOLI anche se le presenti condizioni generali di vendita non
vengano di volta in volta espressamente richiamate, menzionate, ovvero
espressamente accettate dal COMPRATORE. Accordi in deroga alle presenti
condizioni generali di vendita saranno efficaci nei confronti del VENDITORE
(come nel seguito definito) soltanto se espressamente accettati per iscritto dal
VENDITORE; in ogni caso, anche se eventuali deroghe siano state concordate
tra le parti, le presenti condizioni generali di vendita continueranno ad applicarsi
per le parti non espressamente derogate.
In nessun caso IAM (il “VENDITORE”) sarà vincolata da eventuali
condizioni generali di contratto del COMPRATORE, anche qualora queste
ultime siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra
documentazione trasmessa dal COMPRATORE al VENDITORE. Nessun
comportamento del VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di
esprimere tacita accettazione da parte del VENDITORE delle condizioni
generali di contratto del COMPRATORE.
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È precisato che condizioni generali di contratto del COMPRATORE che siano
contrarie o che modifichino quelle del VENDITORE non obbligano quest’ultimo,
anche qualora il VENDITORE non vi si sia espressamente opposto o anche
qualora, senza sollevare riserve, il VENDITORE abbia eseguito prestazioni o
abbia accettato prestazioni del COMPRATORE.
2. ORDINI E CONSEGNA DEGLI ARTICOLI
2.1 Gli ordini di acquisto degli ARTICOLI inviati dal COMPRATORE saranno
vincolanti per il VENDITORE soltanto se espressamente accettati per
iscritto, anche tramite comunicazione via telematica, dallo stesso VENDITORE
sulla base di apposita “CONFERMA D’ORDINE”; in caso di difformità tra
l’ordine inviato dal COMPRATORE al VENDITORE e la “CONFERMA
D’ORDINE” da quest’ultimo a sua volta trasmessa al COMPRATORE, la
relativa fornitura degli ARTICOLI sarà regolata esclusivamente dalle condizioni
previste dalla “CONFERMA D’ORDINE”.
2.2 Gli ARTICOLI saranno forniti dal VENDITORE al COMPRATORE Franco
Fabbrica, presso lo stabilimento del VENDITORE ubicato a Campi Bisenzio (Firenze)
o altro stabilimento indicato dal VENDITORE entro il termine indicato
nella CONFERMA D’ORDINE.
2.3 Il VENDITORE non sarà responsabile di alcuna perdita, ne danno agli
ARTICOLI verificatisi dopo la consegna degli ARTICOLI al COMPRATORE;
pertanto, il COMPRATORE non sarà esonerato dalla sua obbligazione di
pagare il prezzo degli ARTICOLI qualora si verifichino perdite o danni ai
PRODOTTI dopo la relativa consegna.
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2.4 L’obbligazione della consegna degli ARTICOLI da parte del VENDITORE
potrà essere sospesa in tutti i casi di inadempimento del COMPRATORE alla
sua obbligazione di pagamento degli ARTICOLI stessi.
2.5 In caso di ritardo della consegna degli ARTICOLI di cui possa essere
eventualmente responsabile il VENDITORE, il COMPRATORE non avrà diritto
ad alcun risarcimento per i danni eventualmente subìti.
3. PREZZI, RESA, IMBALLO E PAGAMENTO DEI PRODOTTI
3.1 Salvo che sia diversamente convenuto, i prezzi degli ARTICOLI sono quelli
indicati nella CONFERMA D’ORDINE e si intendono Franco Fabbrica con
addebito al COMPRATORE delle spese relative all’imballo al costo, fatto salvo il
diverso accordo tra le parti.
3.2 Il prezzo degli ARTICOLI dovrà essere pagato dal COMPRATORE al
VENDITORE prima della consegna degli ARTICOLI o entro il termine previsto
dalla CONFERMA D’ORDINE.
3.3 Le parti possono convenire come modalità di pagamento degli ARTICOLI il
rilascio di un credito documentario irrevocabile, emesso in conformità delle
Norme ed Usi conformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi
relativi a crediti documentari (pubblicazione N.U.U. 600) tale credito dovrà
essere notificato al VENDITORE entro il termine convenuto tra le parti; il credito
documentario dovrà essere confermato da una banca italiana di gradimento del
VENDITORE.
3.4 In ogni caso di ritardo di pagamento da parte del COMPRATORE rispetto
alla data pattuita, il COMPRATORE sarà tenuto a corrispondere al
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VENDITORE un interesse di mora almeno pari al tasso Euribor a tre mesi
maggiorato di cinque punti percentuali, fatto salvo il diritto del VENDITORE di
applicare un saggio di interesse più alto se consentito in base alla legge
applicabile di cui all’art. 8.1.
4. RISERVA DI PROPRIETÀ
4.1 Il VENDITORE mantiene il diritto di proprietà sugli ARTICOLI da lui
consegnati al COMPRATORE sino al momento del ricevimento dell’integrale
pagamento del prezzo degli ARTICOLI stessi da parte del COMPRATORE.
4.2 Il COMPRATORE, in osservanza del diritto di riserva di proprietà come
sopra previsto a favore del VENDITORE, deve astenersi dal porre in essere atti
o comportamenti tali da impedire al VENDITORE il valido esercizio di tale
diritto.
4.3 In caso di violazione dell’obbligazione del COMPRATORE come prevista
dal presente articolo, il VENDITORE avrà diritto di revocare con effetto
immediato tutti gli ordini degli ARTICOLI che il VENDITORE non abbia ancora
eseguito.
5. GARANZIA DEL VENDITORE
5.1 Il VENDITORE garantisce al COMPRATORE che, dalla data di consegna
dei PRODOTTI al COMPRATORE, gli stessi ARTICOLI sono esenti da vizi di
fabbricazione o relativi alle materie prime utilizzate o alla progettazione tali da
rendere gli ARTICOLI non idonei all’uso a cui gli ARTICOLI sono destinati.
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5.2 Il VENDITORE è esonerato dalla garanzia per i vizi qualora il
COMPRATORE non abbia conservato o trattato correttamente gli ARTICOLI, li
abbia alterati o modificati o non abbia comunicato per iscritto al VENDITORE i
vizi o i difetti di conformità degli ARTICOLI entro il termine di dodici mesi dalla
consegna degli ARTICOLI.
5.3 In nessun caso il VENDITORE sarà responsabile per qualsiasi vizio o
mancanza di conformità degli ARTICOLI a meno che il COMPRATORE non
provi che tale vizio o mancanza di conformità sono imputabili al VENDITORE.
5.4 Il VENDITORE ha il diritto di ritirare dal mercato, a proprie spese, gli ARTICOLI
difettosi, avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione del
COMPRATORE.
5.5 Con la sola esclusione dei casi di dolo e colpa grave del VENDITORE,
l’unica responsabilità di quest’ultimo nei confronti del COMPRATORE, per la
fornitura degli ARTICOLI, è limitata all’obbligo di riparare e/o sostituire gli
ARTICOLI difettosi e/o non conformi o di emettere una nota di credito a favore
del COMPRATORE di importo equivalente al prezzo di tali ARTICOLI risultati
difettosi o non conformi.
5.6 In nessun caso la responsabilità, a qualsiasi titolo, del VENDITORE si
estenderà ai danni o alle perdite indirette, incidentali, o conseguenti
eventualmente subiti dal COMPRATORE causa i vizi e/o i difetti di conformità
degli ARTICOLI.
5.7 Il COMPRATORE, al fine di avvalersi della garanzia su ARTICOLI, dovrà:
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a) denunciare per iscritto il VENDITORE del vizio o difetto degli ARTICOLI entro
e non oltre il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta, trasmettendogli tutte le
informazioni e la documentazione disponibile;
b) astenersi dal rilasciare dichiarazioni o ammissioni che possano comunque
arrecare pregiudizio al VENDITORE;
c) collaborare con il VENDITORE, su richiesta di quest’ultimo, nella gestione
dell’intervento in esecuzione della garanzia.
6. FORZA MAGGIORE
6.1 Ciascuna parte potrà sospendere o non eseguire i suoi obblighi contrattuali
qualora l’adempimento risulti oggettivamente impossibile o irragionevolmente
oneroso a causa di un evento imprevedibile indipendente dalla sua volontà
quale, ad es., sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, guerra civile,
sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia.
6.2 La parte che invoca una causa di forza maggiore deve informare per iscritto
e senza indugio l’altra parte del sorgere e della cessazione di tale evento.
6.3 Qualora le cause di forza maggiore permangano oltre il periodo di sei mesi,
ciascuna parte ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale.
7. RISOLUZIONE ANTICIPATA
7.1 Ciascuna parte avrà il diritto di risolvere con effetti immediati ogni singolo
contratto di fornitura degli ARTICOLI non ancora eseguito, qualora l’altra parte si
renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.
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7.2 In particolare, il VENDITORE potrà risolvere le presenti condizioni generali
di vendita con effetti immediati nei seguenti casi:
a) qualora il COMPRATORE non adempia agli obblighi relativi al pagamento degli
ARTICOLI o alla notifica della lettera di credito di cui all’art. 3;
b) qualora il COMPRATORE venga assoggettato a procedure concorsuali o di
liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche del COMPRATORE
sia tale da far ragionevolmente presumere l’insolvibilità del COMPRATORE,
essendo precisato che, in caso di fallimento delle parti, troverà applicazione
quanto previsto dagli art. 72 ss del R.D. 16 marzo 1942 n 267 (legge
fallimentare).
8. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
8.1 Le presenti condizioni generali di vendita, come pure le singole forniture degli
ARTICOLI dal VENDITORE al COMPRATORE, sono regolate dalla legge
ITALIANA; la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili si
applicherà nella misura in cui le sue disposizioni non siano in contrasto con le
presenti condizioni generali di vendita.
8.2 Al fine di interpretare i termini di resa e gli altri termini commerciali
eventualmente utilizzati dalle parti si rinvia espressamente agli Incoterms della
Camera di Commercio Internazionale di Parigi come in vigore nel momento in
cui si è perfezionato ogni singolo accordo per la fornitura degli ARTICOLI.
8.3 Il Tribunale di FIRENZE (Italia) avrà la competenza esclusiva su tutte le
controversie che possano originarsi con riferimento alla validità,
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all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e
dei singoli accordi di fornitura.
8.4 In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il VENDITORE ha il
diritto di convenire in giudizio il COMPRATORE, anche al fine di ottenere
provvedimenti provvisori o conservativi o, comunque, di natura cautelare,
dinanzi all’Autorità giudiziaria competente del paese dove il COMPRATORE ha
la sua sede.
9. MISCELLANEA
9.1 Le presenti condizioni generali di vendita, integrate dalla CONFERMA
D’ORDINE relativa ad ogni singola fornitura degli ARTICOLI, costituiscono
l’unico accordo raggiunto dalle parti in merito alla vendita degli ARTICOLI e non
potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso delle
parti formalizzato per iscritto.
9.2 L’eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti condizioni
generali di vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali;
le parti provvederanno a sostituire, se ed in quanto possibile, le clausole nulle
con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile.
9.3 Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di vendita, anche
se redatte in più lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della loro
interpretazione.
9.4 Il VENDITORE avrà la facoltà di riprodurre le presenti condizioni generali di
vendita sugli ordini, sulle fatture e/o sui documenti di trasporto relativi agli
ARTICOLI.
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9.5 Qualora il VENDITORE ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di
esercitare un diritto in base alle presenti condizioni generali di vendita, tale
comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una
definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso
diritto.
9.6 Le parti dichiarano di avere discusso ed esaminato in modo esaustivo le
clausole delle presenti condizioni generali di vendita come rese pubbliche nel
sito del VENDITORE (ivi incluse, a titolo esemplificativo le clausole n 1.1, 2.1,
2.2., 2.3, 2.4. 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.1, 7.2, 8.3, 8.4, 9.3, 9.5 9.6),
e conseguentemente ne approvano l’integrale contenuto anche ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano.

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